Art. 1.

      1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

          b) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.

      2. I commi 471 e 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.